Il 7 ottobre 1955 si riuniva a Milano un comitato per costituire l’Associazione dei Direttori d’Albergo (ADA), formato da Ernesto Bob, il primo presidente nazionale per ben 12 anni, Paolo Bortini, Giovanni Fanfoni, Bruno Galleani, Antonio Marietti, Luigi Morazzoni, Arturo Omarini, Willy Panzer, Ugo Perticone, G. Quarti di Trevano, Angelo Sironi, Aldo Tadisi, Bruno Tomei, Carlo Valensin, Giovanni Widman. La prima assemblea si teneva il 25 gennaio del 1956 all’Albergo Cavalieri di Milano e, in quell’occasione, si approvano lo statuto e le cariche sociali. Ha così inizio la storia di un’associazione che da sessant’anni s’incentra sui valori e sulla cultura dell’ospitalità.
Nel 2013, in seguito all’approvazione della Legge n. 4/2013, l’ADA ha approvato un nuovo codice etico che consente di potenziare le consapevolezze degli associati, di esplicitare i valori associativi e di assolvere agli obblighi normativi.
Legge 14 gennaio 2013 n. 4
Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005
Premessa
Il codice di autodisciplina[codice etico] assolve quanto prevede la Legge del 14 gennaio 2013, n. 4 e il decreto legislativo n. 206, del 6 settembre 2005, con particolare riferimento all’art. 27 bis, di cui la delibera della Giunta Esecutiva di Ada, ratificato dall’assemblea generale degli associati il 4 maggio 2013, a Firenze. Lo scopo è duplice: potenziare le consapevolezze dell’associato e procedere alla richiesta del riconoscimento da parte del Ministero delle Attività Produttive di cui la legge.
1) Il direttore d’albergo o assimilato, iscritto all’Associazione Direttori Albergo – Italia dal 1955, riconosce il diritto del consumatore [cliente] nei termini di cui l’articolo due del già richiamato decreto legislativo, più specificamente:
2) I prezzi applicati, in conformità alle disposizioni di legge, devono essere caratterizzati e indicati con trasparenza, includendo Iva e altre tasse, chiarendo cosa comprendano e se includano piccola colazione, pasti e quant’altro.
3) La pratica commerciale è svolta con diligenza professionale ed è correlata, in termini di equità, alla qualità del servizio, alla classificazione dell’esercizio, al valore complessivo del prodotto.
4) Il socio Ada s’impegna a non attivare pratiche e/o azioni commerciali ingannevoli e/o aggressive, con riferimento agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 del già richiamato Decreto Legislativo.
5) Nell’esercizio delle sue funzioni, Il socio Ada s’impegna ad attuare qualsiasi azione benevola finalizzata alla protezione dei minori e alla dignità umana.
6) Il socio Ada esclude qualsiasi applicazione di clausole commerciali vessatorie, di cui l’articolo 33 del già richiamato Decreto legislativo n. 206.
7) In materia di negoziazione contrattuale, il socio Ada si richiama alle leggi vigenti in materia e alla giurisprudenza costante che da esse derivi.
8) Il socio Ada è impegnato, nel contratto a distanza, a perfezionarlo secondo i criteri di legge, perfetta buona fede, formalizzandolo con ogni e qualsiasi riferimento, ma che non costituisca pratica ingannevole e/o vessatoria, dovendo contenere – tra l’altro – gli elementi di cui gli articoli, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 del più volte richiamato decreto legislativo n. 206.
9) Il socio Ada accoglie il diritto del recesso, secondo gli accordi contrattuali formalizzati in forma chiara, priva di norme contrarie alle disposizioni di legge e a comportamenti etici e professionali, rilasciando alla controparte regolare copia del contratto stipulato e nel caso di semplice prenotazione di ogni e qualsiasi supporto cartaceo o telematico.
10) Gli elementi contrattuali con esplicito riferimento, dal socio Ada sono ritenuti assimilabili ai criteri dei pacchetti turistici di cui gli articoli 85, 86, 87, 88, 89 del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.
Gradualità dei provvedimenti disciplinari